Dal 15 Giugno al 15 settembre inizia il periodo delle ferie estive. Ricordiamo
quindi le regole in riferimento all’abbinamento.
La flessibilità operativa è uno strumento atto a sopperire improvvise carenze di
organico, dovute a cause non preventivabili o improvvise.
Tra queste: Malattie. Infortuni. assenze improvvise (ferie, permessi, congedi).
Si ricorda che la flessibilità operativa può essere comandata secondo i seguenti
limiti:
– 12 ore di abbinamento mensile per malattie o infortuni della durata inferiore ai
20 giorni.
– I primi 3 giorni delle lunghe assenze ( oltre i 20 giorni ), senza dover
raggiungere il computo delle 12 ore mensili.
– Il cumulo annuo di abbinamento obbligatorio è di 120 ore.
Si precisa inoltre che le 12 ore o i 3 giorni vanno considerati per singolo evento:
una malattia che inizialmente termina dopo 19 giorni, e viene poi prolungata oltre i 20
non acquisisce caratteristica di nuovo evento.
Le ferie preventivamente concordate e in particolare quelle riconosciute dall’art 36
comma 8 non sono sottoposte ad obbligo di abbinamento. Visto il permanere di dubbi
sull’argomento ferie alcune precisazioni:
– L’azienda non può arbitrariamente imporre le ferie al dipendente.
– Le ferie possono essere richieste con largo anticipo in caso
di particolari esigenze ( organizzazione di un viaggio).
– Non si può obbligare il dipendete ad usufruire delle ferie per singoli giorni (i
venerdì), in quanto così vengono snaturate del loro fine di reintegro
psicofisico. Per il su detto motivo non è possibile programmare le ferie per
tutto l’anno (art 36 comma 6).
– Vanno richieste per iscritto, il direttore deve firmare la copia del portalettere
per presa visione. In caso di rifiuto del direttori o caposquadra nel siglare la
copia, uno strumento sostitutivo per attestare la data e l’avvenuta
richiesta può essere la mail o il fax. Il rifiuto delle ferie per qualsivoglia motivo
va dato per iscritto.
‘’Precisazioni’’: fermo restando quanto detto, il dipendente ha il dovere e la
responsabilità, compatibilmente con le proprie esigenze di usufruire delle ferie entro l’anno di
spettanza.
ART. 36 DEL CONTRATTO DI LAVORO:
art 36 comma 6: II periodo di ferie è finalizzato a reintegrare le energie psico fisiche del lavoratore
ed è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore,
compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei
turni stabiliti. La programmazione e le modalità di fruizione delle ferie sono oggetto di
consultazione nell’ambito di uno specifico incontro, da effettuarsi a livello territoriale, entro il
primo trimestre dell’anno.
art 36 comma 7: In caso di variazione, per imprevedibili esigenze organizzative, del periodo di ferie
già autorizzato, comunicata dalla Società al lavoratore con un preavviso inferiore a 60 giorni
rispetto all’inizio del periodo stesso, la Società medesima è tenuta al rimborso delle spese già
sostenute dall’interessato non recuperabili e idoneamente documentate, conseguenti alla
prenotazione di eventuali soggiorni al di fuori della propria località di residenza, ivi comprese le
relative spese di viaggio.
art 36 comma 8: La Società assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative
di ferie nel periodo 15 giugno – 15 settembre. In aggiunta la Società assicura, su richiesta del
dipendente, un’ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio – 15 aprile.
art 36 comma 12: In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il
godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato
di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le ferie potranno essere fruite entro il primo
semestre dell’anno successivo (GIUGNO). In caso di motivate esigenze di carattere
personale, e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la
fruizione delle residue ferie entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di
spettanza.
art 36 comma 13: Il decorso delle ferie è interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse,
sopraggiunga un’infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero o day hospital,
regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia regolarmente prescritta
della durata di almeno sei giorni, che abbia determinato un pregiudizio al recupero psico fisico.
In tal caso il lavoratore deve darne tempestivamente notizia alla Società.
art 36 comma 15: La Società può richiamare il dipendente prima del termine del periodo di ferie per
imprevedibili esigenze organizzative, ferma restando, di norma, la possibilità del dipendente di
completare il predetto periodo. Al dipendente spettano, in tal caso, l’indennità di trasferta di
cui all’art. 40 per il tempo trascorso in viaggio, il rimborso, previa esibizione di idonea
documentazione, delle spese di viaggio nonché di quelle ulteriori inutilmente sostenute e non
recuperabili, in conseguenza del predetto richiamo.
PALERMO, GIUGNO 2013 La Segreteria Regionale Slp Cisl