Con questo articolo viene prevista una nuova salvaguardia (la quarta) per 6.500 lavoratori
esodati che, a determinate condizioni, potranno accedere al pensionamento secondo le regole
precedenti la legge 214/2011 pur maturando i requisiti dopo il 31/12/2011.
Si tratta di lavoratori per i quali è intervenuta la risoluzione unilaterale (quindi senza accordo) del
rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011 e che:
Abbiano svolto, dopo la cessazione, un attività di lavoro non riferibile a rapporto di lavoro a tempo
indeterminato da cui sia derivato un reddito complessivo non superiore a 7.500 euro annui;
Raggiungano i requisiti pensionistici (anagrafici e contributivi) vigenti prima dell’entrata in vigore
della legge 214/2011 che consentano di accedere alla pensione con decorrenza entro il 6/1/2015.
Per questi lavoratori è prevista istanza alla DTL competente secondo le procedure definite
dall’articolo 6 comma 2 ter DL216/2011 convertito nella legge 14/2012 e dai decreti
interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013.
In particolare la data di cessazione dovrà risultare da elementi certi e oggettivi come la
comunicazione obbligatoria alla DTL o altri soggetti equipollenti.
Con l’occasione si ricorda che per gli esodati del terzo contingente, ossia i 10.130 lavoratori tutelati
dalla riforma Fornero con il Decreto 22 aprile 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr 123 del
28 maggio 2013, è prevista, entro il 25 settembre 2013, la presentazione della richiesta alla
salvaguardia all’INPS per via telematica. Per quello che riguarda i lavoratori postelegrafonici gli
interessati sono i lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 30/06/2012 a seguito di
accordi individuali di incentivo all’esodo stipulati entro il 31/12/2011, anche se successivamente al
30/06/2012 abbiano svolto attività di lavoro non a tempo indeterminato ma con un reddito annuo
lordo complessivo non superiore a 7.500 euro, a condizione che maturino la decorrenza della
pensione entro il 6/1/2015. Questi lavoratori devono presentare entro il 25 settembre 2013
istanza, corredata dall’accordo, alla Direzione Territoriale del Lavoro.
Invitiamo i lavoratori interessati a presentare le istanze e le relative domande di pensione,
facendosi assistere dal nostro Patronato INAS.
Segnaliamo che secondo l’interpretazione dell’INPS il reddito annuo lordo complessivo di 7.500
euro da non superare per rientrare, alle condizioni date, in questa salvaguarda deve intendersi come
reddito complessivo al lordo dei contributi previdenziali e non come imponibile fiscale.
Cordiali saluti
MARIO PETITTO
SEGRETARIO GENERALE
MISURE DI CARATTERE PREVIDENZIALE (esodati)
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