FEDERAZIONE LAVORATORI POSTE
Sicilia
– COMUNICATO AI LAVORATORI –
ACCONTO PREMIO DI RISULTATO SETTEMBRE 2017
“CHIARIMENTI SULLA TASSAZIONE APPLICATA”
La Legge di Bilancio nr 232 del 11 dicembre 2016 (ex Legge di Stabilità) ha confermato anche per l’anno 2017, la detassazione al 10% (sia per l’IRPEF che per le addizionali comunali e regionali) dei Premi di Risultato/ Produttività.
La legge di Bilancio ha altresì apportato modifiche e novità che però non incidono sull’impostazione complessiva delle misure in vigore dall’anno 2016.
Cosa cambia nel 2017?
- innalzamento del limite massimo dell’ammontare dei premi da 2000 a 3000 euro lordi, e da 2500 a 4000 euro lordi nel caso di aziende con coinvolgimento paritetico dei lavoratori.
- innalzamento, da 50.000 a 80.000 euro lordi, del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente, relativo al periodo d’imposta precedente, (in questo modo potranno beneficiare della tassazione agevolata al 10% i Quadri e una parte di Dirigenti)
- solo se previsto nei CCNL di riferimento (non è il nostro caso), detassazione totale per i lavoratori che convertiranno il bonus produttività in misure di Welfare aziendale (comma 4 articolo 51 del TUIR).
Premio di Risultato in Poste Italiane S.p.A.
N.B. l’erogazione del Premio di Risultato in tutte le aziende è legato ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti.
Il meccanismo di erogazione del Premio di Risultato in Poste Italiane è però diverso da quello di tutte le altre aziende in quanto articolato in due tranche (anticipo a settembre dell’anno corrente e saldo a giugno dell’anno successivo, entrambi pari al 50% dell’importo lordo globale, stabilito dagli accordi Azienda/Sindacato).
Nelle altre aziende invece il Premio di Risultato viene erogato in un’unica soluzione e solo ad obiettivi raggiunti e risultati verificati, certificati e misurabili.
Appare evidente che a settembre 2017 non possono certo essere, per la nostra Azienda, verificati, misurati e certificati gli incrementi di produttività e redditività relativi all’intero anno 2017.
Per cui sull’acconto di settembre 2017 verrà meno l’agevolazione relativa alla tassazione al 10% così come disposto dalla legge di Bilancio.
Ciononostante, al momento dell’erogazione del saldo relativo all’anno 2017, in busta paga a giugno 2018, sarà possibile, essendo i risultati e gli obiettivi ormai chiaramente certificati, consuntivati e misurabili, applicare la tassazione agevolata al 10% sull’intero ammontare del PdR relativo al 2017, recuperando quindi anche gli importi sulla differente tassazione applicata in sede di anticipo a settembre 2017.
N.B.: L’anticipo viene erogato a pioggia tutti i dipendenti a prescindere dal raggiungimento degli obiettivi e dalle tipologie di assenze dal servizio.
Le riduzioni per malattia, calcolate in nr. di eventi (cioè di certificati medici) verranno applicate in sede di saldo a giugno 2018.
Sono escluse dal computo le assenze dovute a patologie di cui all’art.41 e ricoveri ospedalieri anche in day hospital e periodi di convalescenza ad essi connessi.
Distinti saluti.
Palermo lì, 17 settembre 2017
LA SEGRETERIA REGIONALE SLP CISL SICILIA
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